1. La Fondazione provvede ai suoi compiti mediante:
a) i redditi del suo patrimonio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 2;
b) i contributi ordinari dello Stato stanziati ogni anno nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21;
c) i contributi ordinari annuali della regione Umbria, della provincia di Perugia e del comune di Spoleto;
d) i contributi in conto esercizio degli altri soci della Fondazione;
e) eventuali contributi straordinari dello Stato, della regione Umbria, della provincia di Perugia e del comune di Spoleto;
f) i proventi di gestione;
g) eventuali contributi e assegnazioni, anche a titolo di sponsorizzazione, di altri
h) eventuali altre entrate derivanti dall'esercizio di attività commerciali.