Art. 18.
(Disponibilità finanziarie).

      1. La Fondazione provvede ai suoi compiti mediante:

          a) i redditi del suo patrimonio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 2;

          b) i contributi ordinari dello Stato stanziati ogni anno nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21;

          c) i contributi ordinari annuali della regione Umbria, della provincia di Perugia e del comune di Spoleto;

          d) i contributi in conto esercizio degli altri soci della Fondazione;

          e) eventuali contributi straordinari dello Stato, della regione Umbria, della provincia di Perugia e del comune di Spoleto;

          f) i proventi di gestione;

          g) eventuali contributi e assegnazioni, anche a titolo di sponsorizzazione, di altri

 

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soggetti o enti pubblici e privati, italiani e stranieri;

          h) eventuali altre entrate derivanti dall'esercizio di attività commerciali.